trasformazione di Sas in impresa individuale


 

Not. Roberto Demichele, chiede:

 

Tizio, in seguito ad un atto di cessione di quote, è rimasto unico socio di una sas; intende ora proseguire l'attività sociale in forma di impresa individuale.

 

Puo' Tizio, senza attendere il decorso dei sei mesi, manifestare subito al notaio la volontà di assegnare l'azienda sociale all'impresa individuale?

 

La suddetta volontà non sarebbe costrastante con l'art. 2625, c.c., che, come è noto, consente la ripartizione dei beni ai soci solo dopo che siano pagati i creditori sociali o accantonate le somme necessarie  a pagarli?

 

 

Not. Francesco Steidl, 15.01.2002, osserva:

 

Secondo me questo modo di procedere integra, per lo meno a fini fiscali, una cessione di azienda dalla società sciolta al socio, che dovrebbe scontare l'imposta di registro e soprattutto è soggetta all'accertamento di eventuali plusvalenze in capo alla società stessa.

 

Non credo che sia sufficiente dire in atto che la società "prosegue" con il socio unico al quale "si consolidano" i beni della società per realizzare un passaggio neutro.

 

Ritengo che la società - che ha una sua autonomia ben distinta dal socio unico, soprattutto dal punto di vista fiscale - , essendo titolare di beni, dovrebbe aprire la liquidazione, cedere la sua azienda al socio unico e pagervi le imposte indirette e dirette connesse.

 

Ricordiamoci che anche l'imprenditore individuale, se vuole apprendere uno dei beni della sua azienda, se lo deve autofatturare perché appartiene al una sfera fiscale diversa da quella personale.

 

 

Not.  Lorenzo Turturici

 

Dato atto che Tizio è rimasto unico socio, titolare del 100% delle quote sociali, dichiarerà non intendere ricostituire la pluralità dei soci, ma continuare l'attività aziendale come titolare di ditta individuale.


Pertanto, verificandosi la fattispecie di cui all'art. 2272, c. 4, c.c. , la società sarà sciolta con effetto immediato ed, a seguito dello scioglimento, tutte le attività, licenze, concessioni, giacenze di merci, attrezzature, crediti, ecc . si intendono consolidate ed attribuite a Tizio ,che proseguirà l'attività aziendale come titolare di ditta individuale  corrente in ... denominata  " Tizio " .

 

 

Not. Riccardo Menchetti, si scusa:

 

Più che una cessione di azienda, sembra una assegnazione di beni al socio.

 

Proprio perchè la società si scioglie non può parlarsi di cessione: non c'è pagamento di prezzo.

 

Il liquidatore, anzichè vendere i beni sociali, procede ad una loro assegnazione ai soci.

 

Trattandosi di assegnazione (senza immobili) viene assoggettata a tassa fissa.

 

 

Not. Lorenzo Patria, osserva: 

 

A me però resta il dubbio iniziale proposto da Demichele: come superiamo il 2280, c.c. e correlative sanzioni penali?

 

Se si apre la liquidazione e l'azienda viene ceduta dal liquidatore, la società incasserà un corrispettivo per la cessione, e poi "assegnerà" quello all'unico socio, all'esito della liquidazione, avendo ormai depurato il proprio patrimonio dalle passività aziendali.

 

Ma se l'assegnazione dell'azienda è immediata, come nel caso di specie e deriva dalla sola volontà del socio rimasto unico di non ricostituire la pluralità dei soci e continuare l'esercizio della attività, in quest'ottica accollandosi pertanto tutti i debiti, si viola il divieto di ripartizione ex 2280 c.c.

 

Sbaglio?

 

 

Not. Marco Lanzavecchia, riflette:

 

Il presupposto, credo, sia che se ti assegni l'azienda sociale (naturalmente essendo rimasto l'unico socio della società) per proseguire in forma individuale ti assegni debiti e crediti (come se cedessi l'azienda a terzi, e di qui le pretese fiscali): il creditore diventa creditore dell'impresa individuale pur restando tutelato dal 2560, c.c. (il che comunque nella sostanza è poi la stessa cosa e non toglie tutela al creditore stesso) né più né meno che cedendo l'azienda a terzi con tutte le sue passività ed attività.

 

Sbaglio Io?                

 

 

Not. Giovanni Marasà, conclude.

 

E' quanto sostiene la Cass. 21.12.1998, n. 12739.

 

L'assegnazione dell'azienda all'unico socio è al momento l'atto più conveniente (tassa fissa di registro,anche se sono compresi immobili), salvo casi particolari.

 

Resta il problema delle imposte dirette, il cui onere potrebbe forse spiegare il tentativo di interpretare l'assegnazione all'unico socio come "trasformazione".